ATTIVITà5

MANAGER, AGENTE DI SPETTACOLO E IMPRESARIO

BREVI CONSIDERAZIONI SULLE TRE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DISCOGRAFICO E, PIU’ IN GENERALE, DELLO SPETTACOLO: MANAGER, AGENTE DI SPETTACOLO E IMPRESARIO

Le tre figure professionali afferenti il settore discografico e dell’entertainment spesso vengono (volutamente e non) confuse ma assolvono in realtà a compiti e funzioni differenti.

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Il Manager  è colui che gestisce la carriera dell’artista nella sua globalità, che ha il compito precipuo di favorire, sviluppare ed incrementare il valore (commerciale e non) dell’artista stesso al fine di far acquisire a quest’ultimo la più ampia notorietà. Assolve fondamentalmente ad un funzione di continua assistenza e consulenza e per questo deve (o, comunque, dovrebbe) essere dotato di conoscenze solide, principalmente nel campo del marketing e delle pubbliche relazioni e contestualmente riuscire a districarsi agevolmente nella risoluzione degli aspetti e delle problematiche di carattere amministrativo, fiscale e contrattualistico. Deve, altresì, tenere e sviluppare i contatti con la casa discografica,c on gli uffici stampa e con i vari impresari e promoter locali ai fini di una costante e proficua promozione dell’immagine dell’artista stesso. E’, insomma, l’alter ego dell’artista.

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L’Agente di spettacolo è colui che “rappresenta” l’artista, cioè “vende” le serate dell’artista a terzi o, più raramente, ne gestisce il tour in prima persona, in virtù di un contratto specifico stipulato con l’artista stesso o con il suo manager. La reputazione e la buona nome di un agente, al di là delle sue caratteristiche personali più o meno discutibili, è rapportata unicamente alla sua capacità di vendere e saper “piazzare” i suoi artisti. Naturalmente non è possibile delineare un profilo unico di agenzie di spettacolo dal momento che, nel panorama italiano, ce ne sono di più prestigiose, che sono legate a doppio filo con le maggiori case discografiche, le quali “raccomandano” loro gli artisti più promettenti. Poi c’è una seconda categoria di agenzie, più piccole ma molto più d’avanguardia, o specializzate in un certo filone musicale, o agenzie che si sono scavate una “nicchia” nel mercato e prosperano solo all’interno di essa.

Le case discografiche, in alcuni casi, sono disposte a corrispondere all’agenzia un budget a titolo di “tour support”, ovvero una somma di danaro che andrà a coprire una parte delle spese del tour (ad es. la promozione, i manifesti, il merchandising, vitto e alloggio per l’artista, etc.) al fine di ottenere un più lauto “ritorno”, a seguito della maggiore esposizione ai media dell’artista stesso, dalla vendita dei dischi.

Spesso, nel rapporto tra agente e artista, viene convenuta una somma di denaro a titolo di “anticipo garantito” (c.d. “advance”) che l’agente si impegna a versare all’artista, quale “prova d’amore” o ingaggio, ovvero come prova dell’effettivo interesse nei suoi confronti, nella misura pari ad un importo che si ipotizza l’artista possa guadagnare in un periodo di tempo determinato. Tale anticipo verrà poi recuperato dall’agenzia, cioè dedotto man mano dalle somme effettivamente dovute dall’artista.

Pur in assenza (purtroppo), di tariffari ben definiti, in base alla prassi consolidatasi nel settore, un’agenzia onesta non dovrebbe prendere più del 15% del costo totale, al netto delle spese, dello spettacolo anche se vi sono agenzie, sicuramente più prestigiose e accreditate, che arrivano a chiedere sino al 20%.

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L’Impresario è colui che non ha artisti “suoi” ma “affitta” quelli degli altri per poterli vendere a terzi oppure, qualche volta, anche per gestirli in prima persona nello spazio di una sera, in cambio di una percentuale. Per una migliore comprensione, poniamo il caso che l’Agente dell’artista “X” abbia il suo ufficio a Milano, come sovente accade anche perché intorno a Milano ruota tutto il business discografico, ma vuole che il suo artista si esibisca a Napoli, o a Venezia, o a Catania. In questi casi, per quanto abile possa essere l’agente dell’artista “X”, non sarebbe mai in grado da solo di organizzare da solo uno spettacolo in una località che non conosce bene, non è in grado di sapere quale sia il potenziale e la credibilità del suo artista in una zona che non è la sua. Perciò deve “appoggiarsi” ad un impresario (o promoter) locale che, diversamente, sappia tutte queste cose ed abbia nella zona i rapporti e le conoscenze che “contano”. Un impresario opera a livello regionale o provinciale e può lavorare secondo due modalità: 1-) compra lo spettacolo in una data determinata e rischia di tasca sua; 2-) vende la data a qualcun altro (teatri, Autorità locali, Comuni, etc.) ed aggiunge al prezzo totale dello spettacolo la sua provvigione. Nel primo caso guadagnerà se lo spettacolo è un successo e ci rimetterà se lo stesso invece si rivela un flop. Nel secondo caso, invece, farà semplicemente da mediatore e guadagnerà in ogni caso. In ambedue le ipotesi, l’impresario sarà, nella sua zona, la persona di fiducia dell’agente dell’artista “X” è sarà responsabile che tutto risulti conforme al contratto stipulato oltre a dover garantire l’incasso finale. Un’agenzia che si rispetti dovrà avere, su tutto il territorio, una quantità di impresari affidabili cui affidare la gestione del tour.

ATTIVITà3

GLI SPARTITI MUSICALI

1. La problematica relativa alla riproduzione di partiture musicali su internet o per le stampe

Al fine di analizzare in maniera esaustiva la questione, è innanzitutto necessario fare una distinzione a seconda che la pubblicazione di partiture musicali riguardi autori ancora tutelati o meno dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

Decorsi infatti 70 anni dalla morte dell’autore, a norma dell’art. 25 L.d.A., l’opera diventa di pubblico dominio e pertanto gli eredi non vantano più alcun diritto di utilizzazione economica nei confronti di chi esegue o comunque utilizza una sua opera.

A) Orbene, per quanto concerne gli autori ancora in vita o già deceduti, ma per i quali non sia ancora decorso il termine di 70 anni, al fine di riprodurre una partitura musicale, sarà necessaria la autorizzazione degli aventi diritto e non della S.I.A.E. (Società Italiana degli autori ed editori), come invero avviene generalmente. Come è noto infatti la S.I.A.E. svolge in maniera esclusiva l’attività di intermediario (comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza) fra gli autori-editori e gli “utilizzatori” di opere tutelate. In particolare tale attività si concretizza nella:

1-) concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2-) percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3-) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Tuttavia nonostante l’ampiezza del mandato conferito alla S.I.A.E., alcuni diritti vengono amministrati individualmente dall’autore e dall’editore. E’ questo il caso della riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti, inclusa la loro messa a disposizione per la visualizzazione sul display del PC e l’eventuale downloading, per i quali l’autorizzazione deve essere chiesta direttamente (o tramite la S.I.A.E.) agli autori o agli editori.

In merito la S.I.A.E. risolve l’arduo compito di individuare la casa editrice che per prima ha stipulato il contratto di edizione con l’autore e che pertanto risulta titolare esclusiva dei diritti di pubblicazione; può infatti succedere che a sua volta quest’ultima abbia concluso contratti di licenza con altre case editrici autorizzandole alla pubblicazione.

Qualora poi si desideri solamente scoprire se un’opera è ancora o meno tutelata dalla legge sul diritto d’autore senza interpellare la S.I.A.E., è possibile anche consultare il registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della L.d.A. istituito presso il Ministeri dei Beni Culturali.

Infine si ricorda che non sarà necessario ricorrere alla suddetta procedura, qualora si voglia riprodurre esclusivamente la melodia di un brano; discorso inverso vale invece nel caso di riproduzione dell’intera partitura e diteggiatura o anche di un numero di misure significative (battute musicali) che rendano possibile la riproduzione integrale dell’opera.

B) Per quanto invece concerne le partiture di opere musicali di autori già deceduti da 70 anni, in via generale, colui che desidera pubblicarle non deve chiedere alcuna autorizzazione, trattandosi infatti di opere di pubblico dominio.

Tuttavia anche in questo caso si rendono necessarie alcune precisazioni.

Infatti se si tratta di spartiti considerati quali esemplari in unicum e sempre qualora le fonti siano detenute da musei che provvedono alla loro custodia e manutenzione, sarà necessaria una specifica autorizzazione da parte della Direzione del Museo al fine di poterli riprodurre.

Identico discorso vale per alcune opere complesse, quale la opera lirica. Infatti le partiture di alcune di esse, come per esempio la Boheme di G. Puccini, sono possedute in edizione originale dalla Ricordi, che non ne ha mai autorizzato la cessione ad altri editori.

Pertanto, in questi casi, da accertarsi di volta in volta presso Musei e Case Editrici, sarà necessaria la relativa autorizzazione.

2. Il prestito e la fotocopiatura delle partiture musicali

Forti limitazioni sussistono per quanto concerne il prestito e la fotocopiatura di partiture musicali.

A) Per quanto concerne il primo aspetto infatti, l’art. 69 L.d.A. prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione. E’ fatta tuttavia eccezione per gli spartiti e le partiture musicali, i quali dunque non potranno essere dati in prestito.

B) Discorso analogo vale per la fotocopiatura. Infatti, a seguito di recente decreto legislativo emanato per il recepimento in Italia della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, è stata vietata la riproduzione di partiture musicali, andando così a modificare l’art. 68 L.d.A.

Anteriormente, invece, la suddetta norma consentiva la riproduzione per uso personale fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico di opere dell’ingegno, effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

Ad oggi, tuttavia, in forza del suddetto decreto, la riproduzione di spartiti musicali mediante fotocopiatura è assolutamente vietata, sebbene l’introduzione di tale divieto appaia in contraddizione con la direttiva europea 2001/29/UE, che mira a regolamentare e non a vietare la riproduzione. In particolare ed a titolo informativo, il divieto risulta contraddittorio con l’art. 5 commi 2 e 3 ai seguenti passi:

Art. 5 comma 2

- lettera a): nel considerare la riproduzione degli spartiti sciolti un’eccezione alle limitazioni al diritto esclusivo dell’autore (a sua volta definito all’art. 2) l’articolo non esplicita un divieto di riproduzione ma sottopone la riproduzione degli spartiti sciolti all’autorizzazione dell’autore.

Art. 5 comma 3

- lettera a): prevede l’utilizzo della riproduzione di opere con esclusiva finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica;

- lettera c): prevede l’utilizzo da parte di portatori di handicap (ed è infatti applicato nel testo dell’art. 9 del decreto quale aggiunta dell’art. 71 bis comma 1);

- lettera d): prevede l’utilizzo di citazioni a fini di critica a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore;

- lettera e): prevede l’impiego di riproduzioni al fine di assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, come nel caso degli esami da tenersi presso gli istituti di istruzione per il conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto.

3. Riproduzione di parti di partiture musicali: “le utilizzazioni libere”

Infine, relativamente alla riproduzione di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, non è necessaria alcuna autorizzazione, né versamento di compenso alla S.I.A.E. solo qualora tale riproduzione sia giustificata da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

Pertanto l’utilizzazione didattica può essere libera solo se essa non avvenga a scopo di lucro che può essere accertato, secondo autorevole dottrina e giurisprudenza, “nell’uso stesso dell’opera e… ritenuto sussistente  tutte le volte che dell’opera d’arte si faccia un uso economico”.

In ogni caso la riproduzione deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera, del nome e dell’autore. Mancando anche uno solo di questi requisiti la riproduzione non potrà considerarsi libera e pertanto non conforme a quanto previsto dalla legge.

ATTIVITà1

RASSEGNE STAMPA “ON LINE”

RASSEGNE STAMPA “ON LINE”: PROFILI GIURIDICI, DIRITTO D’AUTORE, LIMITI ALLA RIPRODUZIONE E CONCORRENZA SLEALE. 

Spesso accade che sulla Rete, grazie anche alla semplicità degli strumenti tecnologici a disposizione di tutti, alcuni siti organizzino un servizio nuovo, che viene comunemente definito di “rassegna stampa”. L’attività consiste normalmente nel riunire vari articoli, o sunti degli stessi, generalmente accomunati dall’argomento, facendo in modo che i lettori interessati consultino direttamente gli articoli stessi. La legge su diritto d’autore impone, in questi casi, una serie di accorgimenti che è necessario osservare se non rivuole ricadere nell’area dell’illecito. Occorre, preliminarmente, delineare una distinzione perché, in molti casi, non può parlarsi di rassegna stampa in senso stretto. A tal proposito appare, pertanto, utile chiarire la differenza tra informazione, notizia e articolo giornalistico.

Informazioni e notizie hanno una valenza divulgativa su un accadimento ignorato dal pubblico e come tali non possono essere tutelate dal diritto d’autore. Infatti, la legge sul diritto d’autore riguarda esclusivamente le opere scaturite da un’attività intellettuale caratterizzata dall’originalità e creatività. Peraltro, le notizie non possono essere tutelate dalla legge sul diritto d’autore perché mancano dell’ulteriore requisito della forma rappresentativa, ossia di quel certo livello di elaborazione che faccia trasparire il processo creativo da cui l’opera nasce.

La cosa cambia, invece, in riferimento agli articoli giornalistici ed alle rassegne stampa, ossia quell’insieme di citazioni e raccolte di articoli di giornali e riviste periodiche che sono riprodotte e diffuse all’interno di una struttura aziendale.

Gli articoli a carattere giornalistico, infatti, sono tutelati dalla legge italiana sul diritto d’autore al pari di tutte le altre opere dell’ingegno; rientrano, infatti, nelle opere dell’ingegno “le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose tanto se in forma scritta quanto se orale”.

Il diritto esclusivo di riprodurre, che spetta dunque all’autore dell’opera dell’ingegno, ai sensi dell’art. 13 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore) ha per oggetto “la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

In linea generale, dunque, le opere letterarie non possono essere riprodotte senza incorrere nell’illecito. Esistono, però, delle eccezioni a questa disposizione (eccezioni, che, comunque, vanno sempre considerate nel rispetto e osservanza della normativa generale sulla concorrenza sleale):

a-) L’art. 65 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 prevede un particolare trattamento per gli articoli giornalistici di attualità, a carattere politico, economico, religioso”, che, per loro stessa natura, secondo il legislatore degli anni ’40, erano evidentemente soggetti ad una necessaria diffusione. Ebbene, in questi casi, è possibile, pertanto, la riproduzione alle seguenti condizioni:

-       preliminarmente occorrerà accertarsi con dovizia e attenzione che la riproduzione stessa non sia stata espressamente vietata dall’editore o dall’autore;

-       che ne venga citata la fonte ovvero, più precisamente, la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero di detta rivista o giornale;

-       che venga indicato il nome dell’autore.

b-) L’art. 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 consente la riproduzione di brani o di parti di opere per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento nei limiti giustificati di tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera.

c-) E’ lecita, altresì, la riproduzione di mere informazioni e notizie, salvo che tale riproduzione non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte (art. 101 Legge 22 aprile 1941 n. 633). Sarà considerato, invece, atto illecito la riproduzione sistematica ed  ai fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

d-) I parametri di liceità delle rassegne stampa sono anche stati forniti dalla Convenzione di Berna, la quale, all’art. 10, afferma la liceità delle citazioni tratte da un’opera già resa pubblica e dalla rassegna stampa degli articoli di giornali, riviste e periodici a condizione che le citazioni siano quantitativamente commisurate allo scopo e conformi agli usi giornalistici. Pertanto sarà perfettamente ammissibile da un punto di vista giuridico raggruppare alcune citazioni relative ad articoli altrui che abbiano, però, un denominatore comune, ovvero l’argomento; in questo caso, in forza del fatto che la riproduzione dell’articolo avviene in maniera incompleta, e quindi garantisce dall’ipotesi di concorrenza economica con l’editore, ne deriva la piena legittimità di questa tipologia di rassegna stampa poiché quest’ultima costituirà un semplice strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per la rivista giornalistica, da cui sono tratte le informazioni richiamate, che non ne risulterà, pertanto, assolutamente danneggiata. Così agendo non si indurrà il lettore a non comprare il giornale o la rivista richiamata, come accadrebbe, viceversa, nelle ipotesi di integrale riproduzione dell’articolo.